A chi è rivolto
a tutti i cittadini che ne abbiano titolo e/o interesse legittimo
Descrizione
Descrizione
Il diritto di accesso e di informazione può essere esercitato dal cittadino su tutta l'attività dell'Amministrazione Comunale ed in particolare su atti, documenti e procedure che lo riguardano.
Oggetto dell'accesso sono le informazioni, gli atti, i documenti stilati dal Comune in possesso o comunque utilizzati dallo stesso ai fini dell'attività amministrativa in qualunque forma essi siano realizzati (cartacea, grafica, fotocinematografica, elettromagnetica).
L'accesso si esercita nella forma di presa visione dell'atto e documento o di estrazione di copia dello stesso previo pagamento, in quest'ultimo caso, dei costi relativi alla riproduzione (0,15 per ogni copia in formato A4).
N.B.L'Ufficio interessato rilascerà COPIE INFORMALI degli atti. Nel caso si necessiti dell'attestazione di conformità all'originale bisognerà chiederlo esplicitamente
Come fare
Chi ha diritto all'accesso Il diritto di accesso può essere esercitato da ogni persona fisica o giuridica, associazione, comitato rappresentante gruppi di cittadini volto ad interessi diffusi, nelle forme e nei modi previsti dal regolamento comunale (liberamente consultabile nella sezione "Regolamenti"). Chiunque vi abbia interesse in quanto si tratti del destinatario dell'atto finale o del soggetto che per legge interviene su una parte del procedimennto o del soggetto che abbia determinato l'avvio del procedimento, può accedere agli atti istruttori relativi a procedimenti amministrativi in corso richiedendo ed ottenendo dall'amministrazione informazioni circa lo stato di avanzamento ed il tempo ultimo per la conclusione del procedimento che lo riguardi; ugualmente ha diritto di richiedere e ricevere dall'amministrazione risposte sul corretto svolgimento del procedimento in relazione all'esatta applicazione di leggi e regolamenti che disciplinano il procedimento in questione. Il diritto di accesso è garantito anche a qualunque soggetto portatore di interessi pubblici e privati e di interessi diffusi costituiti in associazioni e/o comitati ai quali possa derivare un qualsiasi pregiudizio da un provvedimento, atto, o attività posta in essere dall'Amministrazione. Il diritto di accesso è esercitato attraverso la presentazione di memorie scritte, documenti, relazioni che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare prima della decisione finale. Esclusione dal diritto di accesso Sono esclusi dall'accesso, per legge: - i documenti coperti dal segreto di stato - gli atti/documenti dei procedimenti tributari - i documenti relativi all'emanazione di atti normativi (per l'ente locale: Statuto, Regolamenti) amministrativi generali, di pianificazione e programmazione - i documenti contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi, nei procedimenti selettivi. Azioni da attivare in caso di esclusione dal diritto di accesso e di presa visione Chiunque abbia diritto ai sensi del Regolamento ad esercitare il diritto di accesso e di presa visione degli atti, in caso di mancata risposta alla richiesta di accesso dopo 30 giorni dall'invio della stessa all'Ufficio Protocollo del Comune, l'interessato può effettuare entro i 30 giorni successivi ricorso contro il rifiuto presentando apposito esposto al Tribunale Amministrativo Regionale. A norma del Regolamento entro i 30 giorni l'interessato può effettuare, prima del ricorso al TAR, ricorso al difensore civico comunale il quale si attiverà presso la struttura comunale per verificare i motivi per cui non è stato dato corso all'accesso e per l'eventuale ammissione all'accesso richiesto.
Cosa serve
Compilare il modello allegato
Cosa si ottiene
Accesso atti amministrativi
Tempi e scadenze
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio
Riferimenti Normativi
Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.
Condizioni di servizio
Documenti allegati
Contatti
Argomenti:Pagina aggiornata il 08/03/2024